Normativa di riferimento


Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
    (comma così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

L'art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 101/2013, convertito con legge n. 125 del 30.10.2013, ha escluso gli Ordini professionali dal campo di applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 che disciplina la costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione.

AGGIORNAMENTO GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 10 DICEMBRE 2024

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