Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, Serie Generale n. 70, è stato pubblicato il Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Si segnala, in quanto di particolare interesse per i professionisti sanitari, l’art. 8 relativo agli “Obblighi vaccinali”, che arreca modifiche all’articolo 4 del D.L. 44/2021, convertito dalla legge76/2021 e successive modificazioni.
In sintesi, il D.L. 24 proroga l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario sino al 31 dicembre 2022 e, parimenti, conferma la validità delle sospensioni in atto sino a tale data.
L’ulteriore modifica apportata dal D.L. riguarda i “guariti” precedentemente sospesi e che, per un certo periodo, non possono sottoporsi alla vaccinazione. In caso di guarigione, l’iscritto già sospeso, che ha contratto il Covid e che è guarito, dovrà presentare all’Ordine una apposita istanza (allegato 2) allegando la documentazione relativa al proprio stato vaccinale e il certificato di guarigione. L’Ordine provvederà a disporre la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della salute.
Qualora l’iscritto ometta l’invio del certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di differimento, la sospensione riprende automaticamente efficacia.

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